Il SUNIA INFORMA
LE NOVITA’ PER GLI
ASSEGNATARI DI ALLOGGI PUBBLICI ( IACP E
COMUNI) CONTENUTE NELLA FINANZIARIA REGIONALE 2008
ASSEGNATARI MOROSI
- gli Enti Gestori del patrimonio dovranno adottare apposite regolamentazioni finalizzate a favorire il recupero della morosità mediante piani di rateizzo che tengano conto sia delle condizioni di reddito delle famiglie , concedendo riduzioni degli importi dovuti a mora e interessi .
- Per coloro i quali non hanno presentato la documentazione reddituale, per cui sono stati collocati nella fascia massima di canone, si prevede la possibilità che gli stessi possano inviare la documentazione ora per allora e chiedere la revisione della loro posizione contabile, per cui se sono morosi, la morosità andrà rivista, se hanno regolarmente pagato, hanno diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato in più. Indipendentemente dalla richiesta, gli Enti gestori diffidano gli assegnatari che non lo abbiano fatto a presentare la documentazione reddituale entro un determinato termine perentorio che, se non rispettato, li farà decadere dal beneficio di questo ulteriore termine:
- In caso di mancato pagamento di oltre tre rate del piano di rateizzo sottoscritto, l’Ente può prevedere il riaddebito di queste senza far decadere l’interessato dal beneficio del rateizzo stesso;
- La consegna dei documenti reddituali va prodotta entro il 31 luglio dell’anno della richiesta, con la possibilità di consegnarli, comunque, dopo questa data e fino al 31 dicembre dello stesso anno non subendo nessuna conseguenza se non il pagamento del canone maggiorato per il periodo di non presentazione della documentazione e, comunque, fatta salva la possibilità di richiedere il ricalcolo, anche per questo periodo, del canone secondo il reddito.
Sono sospesi per un periodo di tre anni gli sgomberi per tutti gli occupanti senza titolo degli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica qualora trattasi di soggetti ultrasessantacinquenni, di famiglie comprendenti portatori di handicap, di famiglie mononucleo con prole. Tale sospensione si applica a condizione che gli alloggi non siano stati sottratti ad altri aventi titolo e che non sia stato accertato dall’Autorità Giudiziaria che gli occupanti abbiano usufruito del sostegno di organizzazioni malavitose nell’occupazione dell’alloggio.
INALIENABILITA’
ALLOGGI PUBBLICI E MODIFICA DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
Gli alloggi pubblici acquistati o riscattati non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento o garanzia per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del contratto e, comunque, fino a quando non sia stato pagato l’intero prezzo. Ciò vale anche per gli eredi. Decorso tale termine gli alloggi possono essere alienati ma a condizione che gli alienanti facciano una comunicazione all’Ente Gestore, il quale entro 90 giorni può esercitare il diritto di prelazione all’acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del 3% all’anno per ogni anno trascorso dalla stipula dell’atto e fino ad un massimo del 70% della rivalutazione. Tale diritto di prelazione si estingue se il proprietario versa all’Ente già proprietario un importo pari al 20% del valore dell’alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali con riferimento all’anno della cessione da parte dell’Ente e, quindi, allo stesso valore, oltre ad una quota variabile dal 15 all’1 per cento sempre sullo stesso valore da individuare in base agli anni trascorsi dalla scadenza del vincolo decennale. Tutti gli atti posti in essere in violazione delle richiamate norme sono nulli.
RIDUZIONE DEL
VINCOLO DECENNALE PER L’ALIENAZIONE DI ALLOGGI PUBBLICI RISCATTATI O ACQUISTATI
Il vincolo dei dieci anni di cui al punto precedente si riduce a cinque anni qualora gli assegnatari si trovino nelle seguenti condizioni:
trasferimento del nucleo familiare per cambio dell’attività lavorativa, collocamento a riposo in comune diverso a distanza non inferiore a 50 km o comunque tale che sia disagevole il rientro nell’abitazione a causa di lavoro, difficoltà nei collegamenti con mezzi di trasporto pubblici;
motivi di salute con certificazione di inidoneità dell’alloggio;
necessità di dare e avere assistenza sanitaria per aggravamento o sopraggiunti motivi di salute;
inidoneità dell’alloggio per aumento del nucleo familiare;
separazione dei coniugi con provvedimento omologato;
decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito all’atto di successione;
difficoltà finanziarie o necessità di costose cure sanitarie non rimborsabili dal Servizio Sanitario;
necessità di unificare il nucleo familiare in seguito ad avvenuto matrimonio.
Queste sono le novità contenute nella legge di bilancio della Regione n. 1 del 30/01/2008 pubblicata sul BURC n. 5 bis del 4/02/2008. Il SUNIA si sta già attivando per richiedere dei correttivi e delle integrazioni alle norme che, certo, contengono elementi positivi ma anche di poca chiarezza come, ad esempio,le modifiche concernenti i vincoli sulla inalienabilità degli alloggi e le maggiorazioni per il superamento del vincolo di prelazione. Per quanto riguarda la morosità, il SUNIA si sta già adoperando perché gli Enti Gestori adottino delle regolamentazioni/quadro che tengano conto delle novità introdotte soprattutto nella direzione di favorire le fasce economicamente più deboli sia in ordine all’allungamento della rateizzazione che alla riduzione sugli interessi e le indennità di mora applicate.
Il SUNIA invita tutti gli interessati a rivolgersi presso le proprie
sedi per avere ogni ulteriore chiarimento in merito e compilare le istanze da
rivolgere agli Enti gestori. Le sedi del SUNIA sono disponibili anche per chiarimenti
sullo stato delle pratiche di voltura,
sanatoria e stato contabile delle posizioni d’utenza.
La sede Provinciale del SUNIA è sita a Napoli, Piazza Garibaldi 39.
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